Art. 16.

      1. Entro dodici mesi dalla presentazione da parte dell'ANGERIR del rapporto di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'APAT, individua con decreto il sito o i siti nei quali realizzare gli impianti di smaltimento o di deposito.
      2. Il decreto di cui al comma 1 reca, altresì, l'indicazione dei tempi di attuazione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e di deposito o dei depositi, e provvede all'istituzione di un comitato di coordinamento e consultazione a livello nazionale nonché di un comitato regionale di controllo.
      3. Ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale,

 

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per ciascuno degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, la realizzazione è soggetta al nulla osta di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La procedura di consultazione da adempiere ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 comprende la commissione tecnica di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.
      4. Gli obblighi previsti dagli articoli 7 e 13, comma 1, decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 del presente articolo.