1. Entro dodici mesi dalla presentazione da parte dell'ANGERIR del rapporto di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'APAT, individua con decreto il sito o i siti nei quali realizzare gli impianti di smaltimento o di deposito.
2. Il decreto di cui al comma 1 reca, altresì, l'indicazione dei tempi di attuazione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e di deposito o dei depositi, e provvede all'istituzione di un comitato di coordinamento e consultazione a livello nazionale nonché di un comitato regionale di controllo.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale,